L’inadeguatezza dell’OdV e l’inefficacia del Modello Organizzativo

Una mappatura incompleta del rischio reato e un carente controllo da parte dell'OdV: anche sulla base di questi presupposti, la sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4535/2025, ha reputato inidoneo il Modello Organizzativo della Società incolpata ex D.Lgs. 231/2001.
A cura di Avv. Luca De Marchi e Dott. Domenico Pio Collura
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione - nell’affermare l’inefficacia del Modello Organizzativo di una Società - sottolinea, tra le altre cose, i concreti profili di inadeguatezza ascrivibili all’Organismo di Vigilanza.
Nel caso di specie, alla Società veniva contestata la commissione del reato di cui all’art. 356 c.p. (“Frode nelle pubbliche forniture”, richiamato dall’art. 24 D.Lgs. 231/2001) e applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. La medesima proponeva gravame al Tribunale del riesame e successivamente, avverso l’ordinanza di rigetto dell’appello, ricorso per Cassazione.
I giudici di legittimità, chiamati ad esprimersi sui cinque motivi di ricorso, hanno approfondito, accogliendole, le questioni sollevate relativamente all’irretroattività del trattamento sanzionatorio: non può infatti essere contestato all’ente «un illecito che non esisteva al momento in cui si collocherebbero le presunte attività fraudolente» (e, in effetti, il delitto è stato introdotto all’interno del catalogo dei reati presupposto soltanto con il D.Lgs. 75/2020, entrato in vigore in epoca successiva al momento consumativo del reato contestato).
Inoltre, particolarmente significativa è la disamina delle lacune ascrivibili al sistema 231 della Società. Nello specifico, la Cassazione ha chiarito, in primo luogo, che il Modello Organizzativo adottato post factum non vale a fondare la sospensione della misura cautelare applicata nel caso in cui gli adempimenti di cui all’art. 17 D.Lgs. 231/2001 siano stati attuati prima che la misura abbia avuto esecuzione e che, in secondo luogo, tale Modello «in ogni caso non risulta idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto». E ciò perché: 1) manca una mappatura completa del rischio reato, 2) non risultano documentati i controlli da parte dell’OdV.
Rispetto all’OdV, poi, viene evidenziata l’inadeguatezza nella composizione (prima monocratica e, solo dopo, collegiale) e la limitatezza del budget assegnato (concretamente pari a euro 2.500 annui).
È opportuno precisare che la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza e la limitatezza del budget assegnato non costituiscono necessariamente indicatori assoluti e automatici di inadeguatezza dell'OdV stesso. Infatti, l'idoneità dell'Organismo deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'ente, della complessità organizzativa, nonché dell'effettività e della qualità sostanziale delle attività di vigilanza poste in essere. Pertanto, a parere di chi scrive, tali elementi non possono rappresentare da soli parametri determinanti ai fini del giudizio complessivo di adeguatezza ed efficacia dell’OdV e del Modello Organizzativo adottato.