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Ultrattività del mandato conferito per il giudizio dalla società in seguito cancellata

Con la sentenza n. 10062 pubblicata il 15 aprile 2024, la Cassazione pone fine al contrasto insorto in merito alla validità dell’appello proposto dal procuratore di una società estinta in corso di causa. 
L’ultrattività del mandato prevale sull’evento interruttivo finché questo non venga dichiarato o notificato. 

La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal procuratore munito di mandato, conferito da una S.r.l. prima della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, sebbene tale evento interruttivo - occorso nel giudizio di primo grado – non fosse poi stato dichiarato in quella sede.  

L’appellante, nella persona del procuratore, in forza della già citata procura alle liti, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. Tale norma prevede che alla morte o alla perdita della capacità della parte costituita consegue l’interruzione del procedimento, quando questo viene dichiarato in giudizio o notificato a tutte le parti. 

In giurisprudenza si sono susseguite varie pronunce che hanno delineato due orientamenti opposti sul tema: 
  • da un lato, alcune pronunce sanciscono il principio per cui è ammissibile il ricorso per Cassazione promosso dal difensore munito di mandato conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell’estinzione dell’ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese (ex multis Cass. civ. sent. n. 30341/2018); 
  • altre pronunce, invece, aderiscono alla tesi per cui l’appello presentato in un momento successivo alla cancellazione della società deve esser proposto dai (o nei confronti dei) soci, che succedono alla società estinta, la quale perde capacità processuale. Ciò anche nel caso in cui l’evento interruttivo – ossia la cancellazione della società - non sia stato dichiarato nel corso del processo (cfr. Cass. civ. sent. n. 24853/2018). 
La sentenza in commento pone fino al contrasto giurisprudenziale sopra richiamato stabilendo che, ove l’evento interruttivo non sia dichiarato dal procuratore, munito di mandato ad hoc, questi può proporre impugnazione nell’interesse della parte originaria (ossia della società estinta, della persona fisica defunta ecc.).  

La ratio dell’art. 300 c.p.c. è, infatti, quella di stabilizzare il processo e conferire prevalenza al principio di ultrattività del mandato, che perdura finché l’evento interruttivo dello stesso, ai sensi dell’art. 1722 c.c., non venga dichiarato in corso di giudizio o notificato alle altre parti costituite del processo.