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Responsabilità sanitaria: la Corte Costituzionale amplia le tutele per i medici nel processo penale

La Corte Costituzionale estende la tutela processuale dei medici: nuove possibilità di citazione dell'assicuratore nel processo penale.
Questa facoltà, prima preclusa, viene ora riconosciuta sia ai medici dipendenti sia ai liberi professionisti, allineando le garanzie difensive del giudizio penale a quelle già previste in sede civile.



A cura di Avv. Giuseppe M. Cannella e Avv. Luca De Marchi

Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, eliminando una significativa disparità di trattamento a danno degli esercenti le professioni sanitarie.
La pronuncia stabilisce che il medico imputato, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale in essere con la struttura sanitaria, in un processo penale per responsabilità professionale ha il diritto di richiedere la citazione del proprio assicuratore come responsabile civile.

Il caso in esame: la questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Verona nell'ambito di un procedimento penale a carico di un dirigente medico, dipendente di una struttura sanitaria, accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente.
La difesa dell'imputato aveva richiesto di citare l'assicurazione della struttura sanitaria come responsabile civile, ma la normativa vigente, l'art. 83 c.p.p., non consentiva tale richiesta da parte dell'imputato.
Il giudice rimettente ha ravvisato una "ingiustificata disparità di trattamento" tra l'imputato nel processo penale e il convenuto in un processo civile, il quale può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
La Corte Costituzionale, accogliendo la questione, ha basato la sua decisione su precedenti sentenze (n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022) e sulla "funzione plurima" del rapporto assicurativo, che mira a tutelare sia il danneggiato sia il danneggiante-assicurato.

Analizzando la legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco), la Corte ha evidenziato come l'assicurazione per la responsabilità sanitaria sia obbligatoria e svolga una duplice funzione di garanzia: protegge i pazienti, che possono agire direttamente contro l'assicuratore, e tutela il medico, che ha diritto a essere manlevato dalle richieste di risarcimento.
Negare al medico imputato la possibilità di citare l'assicuratore nel processo penale comprometterebbe questa funzione di garanzia, lasciando la sua attivazione alla discrezionalità del danneggiato sulla scelta del foro, penale o civile.
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., stabilendo che l'imputato può chiedere la citazione dell'assicuratore per la responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24/2017.
Per evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di medici, la Corte ha esteso tale principio anche ai liberi professionisti, il cui obbligo assicurativo è previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Implicazioni pratiche
Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono di vasta portata.
Viene rafforzata la tutela del medico imputato, che - dipendente o libero professionista - ora può chiamare direttamente in causa l'assicuratore nel processo penale, evitando il rischio di dover soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato prima di una eventuale condanna.
Si realizza così un'essenziale uniformità di trattamento nelle facoltà difensive tra il processo penale e quello civile, contrastando al contempo le dannose dinamiche della "medicina difensiva" e favorendo un più sereno esercizio della professione medica.