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Nullità dei contratti di mutuo assistiti dalla garanzia del fondo pubblico

In materia di mutui, il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica, concesso ad una società in palese dissesto, è da ritenersi nullo, non potendo l'istituto omettere un'istruttoria puntuale e rispondente alle prescrizioni vigenti in materia di merito creditizio.  

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Asti ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo assistito da garanzia pubblica concesso ad una Società in stato di dissesto per violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c., nonché dell’art. 41 Cost.  

Secondo la ricostruzione del Collegio adito, infatti, nel caso sottoposto alla sua attenzione, una Banca aveva concesso un finanziamento in assenza dell’astratta possibilità che il beneficiario dello stesso potesse restituire l’ammontare erogato.   

Ad avviso dei giudicanti, la causa concreta di detto negozio giuridico era da ricondursi esclusivamente alla necessità della parte mutuante di assicurare, con la garanzia statale, una parte preponderante del suo credito, nella piena consapevolezza che il debitore principale non avrebbe potuto far fronte all’obbligazione assunta. Ebbene, una simile causa, distinta da quella tipica del contratto di mutuo, si pone in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria, nonché l’accesso alle garanzie prestate dal Fondo.  

Per tale ragione, il contratto di finanziamento è stato ritenuto contrario a norme imperative e quindi nullo per illiceità della causa.  

La pronuncia in commento appare altresì interessante in quanto ha precisato che “ai fini della valutazione circa la fondatezza delle nullità del contratto di mutuo, la consapevolezza dell’istituto di credito in ordine alle condizioni di dissesto dell’impresa finanziata può essere provata anche per presunzioni e dunque sulla scorta del complessivo apprezzamento degli elementi a disposizione”, quali a titolo meramente esemplificativo:  
La pronuncia in commento appare altresì interessante in quanto ha precisato che “ai fini della valutazione circa la fondatezza delle nullità del contratto di mutuo, la consapevolezza dell’istituto di credito in ordine alle condizioni di dissesto dell’impresa finanziata può essere provato anche per presunzioni e dunque sulla scorta del complessivo apprezzamento degli elementi a disposizione”, quali a titolo meramente esemplificativo:  
  1. il perfezionamento del mutuo in prossimità della dichiarazione di fallimento della società;  
  2. i dati relativi all’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società desumibili dai bilanci depositati; 
  3. la ricezione, da parte della banca, di un atto di pignoramento presso terzi;  
  4. l’iscrizione di ipoteca giudiziale su beni della società poi fallita sulla scorta di un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore;  
  5. la presenza di un’elevata percentuale di insoluti con riferimento alle fatture oggetto di anticipazione bancaria emergente dalle rilevazioni della centrale rischi della Banca d’Italia;  
  6. il mancato svolgimento di un’istruttoria seria da parte della banca al momento dell’erogazione del mutuo.  
Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Asti ha ritenuto, inoltre, che l’operazione, come sopra descritta, si ponesse in contrasto con l’art. 316 ter c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche, in quanto la stessa risultava “funzionale all’indebito conseguimento da parte dell’istituto di credito di un contributo consistente nella garanzia statale grazie all’omissione d’informazioni che in realtà avrebbero dovuto essere fornite all’ente preposto alla decisione circa l’erogazione di finanziamenti e cioè l’informazione che il beneficiario del finanziamento era, in realtà, insolvente”.