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Manipolazione Euribor – Rimessione alle Sezioni Unite

La Procura Generale ha chiesto alle S.S.U.U. di chiarire se la decisione della Commissione Europea del 2013, che ha sanzionato la manipolazione dei tassi Euribor, implichi la nullità delle clausole di mutuo collegate all'Euribor. La Procura ne contesta l'interpretazione, sostenendo che le sanzioni non dimostrano un effetto diretto sull'Euribor. 

Durante l’udienza dello scorso 27 marzo 2024, nell’ambito di un ricorso per Cassazione in cui si discuteva dell’eccezione di nullità relativamente ad un contratto di mutuo i cui interessi erano collegati all’Euribor, la Procura Generale ha chiesto di rimettere la causa alle Sezioni Unite. Lo scopo è chiarire se la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, che ha sanzionato la manipolazione dei tassi di interesse da parte di un cartello di istituti bancari, implichi automaticamente la nullità delle clausole di mutuo collegate all'Euribor nel periodo 2005-2008.

Per capire il motivo di questa richiesta, occorre però ripartire dalla famosa ordinanza della Corte di Cassazione n. 34899/2023, con cui è stato stabilito il diritto delle vittime di manipolazione dell'Euribor a ottenere i rimedi previsti dalla legge antitrust, anche qualora la banca mutuataria non risulti avere preso parte direttamente all'intesa. Richiamando, infatti, i principi già espressi dalle S.S.U.U. n. 220/2005, la Corte ha sottolineato come la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico, previsti dalle norme a tutela della libertà di concorrenza, integri, almeno potenzialmente, un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.: pertanto, chi ha subito un danno da una contrattazione “a monte” può avvalersi dell’azione di accertamento della nullità dell’intesa e ottenere il risarcimento del danno di cui alla l. 287 del 1990 che all’art. 2 prevede la nullità delle intese restrittive della concorrenza.

Tuttavia, la Procura Generale contesta questa interpretazione, osservando che è “fondamentale sottolineare che, nonostante l'evidente illiceità dei comportamenti sotto il profilo della concorrenza, non emerge una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell'Euribor”.
Pertanto, la Procura richiama l’attenzione sulla natura dell’infrazione (un’intesa illecita) per concludere che chi si ritenga vittima della stessa deve “dimostrare che i tentativi di manipolazione hanno avuto un qualche seppure minimo effetto concreto sull’Euribor”. È quindi essenziale provare che la manipolazione ha effettivamente influenzato l'Euribor nello specifico rapporto, per poter invocare la nullità delle clausole di mutuo.

In conclusione, la Procura Generale nega la configurabilità di un automatismo tra l’illecito e la posizione soggettiva del mutuatario. 

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