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Mancata predisposizione degli assetti art. 2086 c.c.: rileva soprattutto se la società non si trova in crisi

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la violazione dell’art 2086 c.c. ancora più grave quando la società non si trova in crisi, in quanto, proprio in tale fase, la stessa dispone di adeguate risorse - anche economiche - per predisporre con efficacia le proprie misure organizzative, contabili, amministrative. 

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese, adito con ricorso ex art. 2409 c.c., è stato chiamato a pronunciarsi in merito al compimento da parte dell’amministratore di gravi irregolarità nella gestione di una società agricola. A sostegno della propria tesi, il ricorrente, socio della stessa, ha dedotto, tra i vari atti di mala gestio, anche l’assenza di un “assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’azienda”, ai sensi dell’art. 2086 c.c.
 
Ebbene, ad opinione del giudice investito della questione, le condotte denunciate rappresentavano chiari segnali della carenza di un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali. Nel caso di specie, infatti, a titolo meramente esemplificativo, non erano state eseguite le rettifiche contabili nel bilancio di esercizio dei costi pacificamente sostenuti per finalità extrasociali né erano state segnalate in nota integrativa le operazioni compiute con parti correlate. 

Per verificare l’esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ex art. 2086 c.c. è stata delineata una vera e propria check list di alcuni – fondamentali – indici, tra i quali: 
- l’esistenza di un organigramma aggiornato;
- l’esistenza di un mansionario;
- l’esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- l’adozione di budget e di strumenti di natura previsionale;
- la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale;
- la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere un’adeguata analisi di bilancio;
- la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.

La sentenza si colloca sul solco di un orientamento, ormai sempre più unanime, della giurisprudenza di merito secondo cui “gli adeguati assetti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”. Interessante la posizione assunta in questo caso e che sottolinea altresì come “la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, perché, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative”.