La responsabilità 231 delle società appartenenti a un gruppo di imprese

L’interesse derivante dalla commissione di un reato presupposto non può essere ravvisato nella mera appartenenza della Società a un gruppo di imprese: lo conferma la Suprema Corte con la sentenza n. 14343 del 26 febbraio 2025
Con la sentenza n. 14343 del 26 febbraio 2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità di una Società appartenente a un gruppo di imprese, concentrandosi sui requisiti per l’attribuzione dell’illecito amministrativo in tale contesto.
Il caso trae origine dalla contestazione dei reati di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nei confronti del Direttore tecnico di una Società facente parte di un Consorzio costituito per la realizzazione di un porto commerciale, per aver fornito, in violazione del capitolato d’appalto, materiali non conformi e di qualità inferiore rispetto a quanto pattuito per la realizzazione della nuova opera.
Alla Società veniva contestato l’illecito amministrativo ex art. 24 D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato di truffa aggravata commesso dal Direttore tecnico.
La Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato prescritti i reati contestati alla persona fisica, riconoscendo tuttavia in capo alla Società la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
La Società proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione, evidenziando che il Consorzio, costituito al fine di dare esecuzione alle opere oggetto dell'appalto, “era compost[o] da autonomi organi rappresentativi” di cui non facevano parte né la Società, né il suo Direttore tecnico.
Inoltre, a parere del ricorrente, sarebbe errata la considerazione della Corte d'Appello secondo cui nel Consorzio avrebbero operato dipendenti della Società, “perché costoro hanno collaborato a titolo di semplice distaccamento temporaneo (che aveva comportato il trasferimento giuridico dei rapporti gerarchici e del rapporto lavorativo dipendente)”.
In definitiva, emergerebbe l'estraneità ai fatti da parte della Società ricorrente e, pertanto, mancherebbero i presupposti soggettivi per configurare la responsabilità dell'ente.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ha considerato inadeguata la motivazione della Corte d'Appello, evidenziando che questa aveva erroneamente fatto discendere la sussistenza dell’interesse della Società, derivante dalla commissione del reato di truffa aggravata, esclusivamente dall’appartenenza della stessa al Consorzio costituito per la realizzazione del porto, senza però fornire una dimostrazione concreta dell’effettivo interesse o vantaggio che la Società avrebbe conseguito a seguito della commissione del reato presupposto.
Secondo la Corte, “qualora il reato presupposto ex D.Lgs. n. 231 del 2001 sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di un’aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di un’altra società e che la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001”.
La pronuncia della Cassazione mette in evidenza una criticità strutturale del D.Lgs. 231/2001: l’assenza di una disciplina specifica per i gruppi di impresa.
La questione è particolarmente rilevante nel contesto economico italiano, dove i gruppi societari rappresentano una realtà diffusa e complessa. In tale scenario, è opportuno ricordare che Confindustria ha sollevato il tema presso il Ministero della Giustizia, nell’ambito dei lavori di revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. L’associazione ha sottolineato l’esigenza di una regolamentazione in grado di riflettere e disciplinare adeguatamente le peculiarità e la complessità dei gruppi di impresa, così da offrire maggiore certezza giuridica e coerenza applicativa rispetto alla realtà produttiva nazionale.
Si attende di conoscere il testo ufficiale della riforma, ormai prossimo alla pubblicazione.