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Infortunio da Ciao Darwin e nozione di “luogo di lavoro"

Una recente sentenza ha chiarito la nozione di "luogo di lavoro" in un caso di lesioni personali subite durante una trasmissione televisiva. La decisione riflette un'interpretazione funzionale e relazionale della nozione anzidetta, sollevando questioni in tema di sicurezza in contesti non tradizionali. 

La sentenza in commento, relativa ad un’imputazione per il delitto di cui all’art. 590, c. 3, c.p. (lesioni personali colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), ha fornito un interessante contributo alla definizione dei confini della nozione di “luogo di lavoro”.  

I fatti hanno ad oggetto le lesioni personali subite - durante le riprese - da un concorrente di una nota trasmissione televisiva, qualificato dalla Procura della Repubblica quale “lavoratore occasionale dello spettacolo”. Per tale motivo, all’atto dell’esercizio dell’azione penale, la Procura contestava l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 590 c.p. (ovvero, lesioni connesse alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). 

Il Tribunale di Roma, sulla scorta della nozione di lavoratore (art. 2, D.Lgs. 81/2008), escludeva la penale responsabilità dell’imputato, rilevando che (i) “la persona offesa - quale concorrente di una trasmissione televisiva - non era inserita nell’organizzazione imprenditoriale, non aveva alcun vincolo di subordinazione e non aveva alcun obbligo di prestare la propria operae (ii) l’infortunio si era verificato mentre il concorrente della trasmissione si cimentava in una prova fisica in una struttura realizzata a scopo ludico e deputata alle sole prove dei concorrenti, che non puòconsiderarsi come luogo di espletamento di una prestazione di lavoro”. 

A seguito del ricorso presentato dalla Procura, la Corte di Cassazione ha condiviso la tesi del Tribunale, evidenziando che, al fine di delineare la nozione di “luogo di lavoro”, si deve fare riferimento ad un criterio di tipo funzionale e relazionale, in base a cui va qualificato come lavorativo “un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa”. In tali casi, infatti, sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza del luogo nei confronti di tutti i soggetti che ivi si trovino a essere presenti, indipendentemente dalla loro qualificazione sotto la nozione di lavoratore. 

Da tale consolidata lettura giurisprudenziale, richiamata dalla Suprema Corte, deriva che, ai fini dell’integrazione della fattispecie aggravata anzidetta, è necessario che: 
  1. venga violata una regola cautelare atta a minimizzare lo specifico rischio derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa; 
  2. l’evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo, non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi durante lo svolgimento di attività lavorativa. 
Proprio per questo motivo, la Corte di Cassazione ha concluso che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente escluso che l’ambiente in cui si è verificato l’infortunio sia qualificabile come “luogo di lavoro” in considerazione della destinazione ludica della struttura.