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Greenwashing: le nuove regole in vigore dal 27 settembre 2026. Come le imprese devono prepararsi alla scadenza.

A cura di Avv. Giada Bianchin


Il prossimo 27 settembre entreranno pienamente in vigore in Italia le disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30

Il provvedimento attua nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2024/825 (nota come Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition o Direttiva anti-greenwashing), oggetto di un nostro precedente articolo (https://www.lexlecis.com/it/rassegna-lcg/la-nuova-direttiva-ue-sul-greenwashing-e-la-necessaria-adozione-di-misure-di-compliance- ), modificando in modo incisivo il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

L'obiettivo della riforma è garantire ai consumatori informazioni trasparenti, veritiere e verificabili sulla sostenibilità dei prodotti, contrastando la diffusione di messaggi ambientali ingannevoli o generici, nonché pratiche legate all'obsolescenza precoce dei beni.

Il Decreto legislativo ha apportato una serie di modifiche al Codice del Consumo, prevedendo (i) nuove definizioni, (ii) nuove pratiche commerciali ingannevoli, (iii) l’ampliamento della c.d. black list delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, (iv) nuove omissioni ingannevoli e (v) l’inserimento di un nuovo articolo (art. 65 ter) che disciplina il c.d. «avviso armonizzato ed etichetta».  

(i) Nuove definizioni 

Tra le nuove definizioni vi è quella di «asserzione ambientale» che, ai sensi del nuovo articolo 18, comma 1, lett. n), non è più solo il messaggio pubblicitario, ma anche «qualsiasi   forma,   compresi   testi   e rappresentazioni figurative, grafiche  o  simboliche,  quali  marchi, nomi di marche, nomi di societa' o nomi di prodotti, che asserisce  o implica  che  un  dato  prodotto, categoria di  prodotto,  marca  o operatore economico ha un  impatto  positivo  o  nullo  sull'ambiente oppure e' meno dannoso per l'ambiente  rispetto  ad  altri  prodotti, categorie  di  prodotto,  marche  o operatori  economici  oppure  ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo». 

L’asserzione ambientale si distingue, poi, in «asserzione ambientale specifica» ed «asserzione ambientale generica». Proprio sull’utilizzo di quest’ultima, le aziende devono prestare molta attenzione. 

Difatti, la Direttiva UE ha previsto che si debbano considerare sempre sanzionabili le dichiarazioni ambientali non incluse in marchi di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari, quali «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura»…

Pertanto, nel rispetto della Direttiva, nonché dei principi di veridicità, dimostrabilità e verificabilità, le aziende dovranno orientarsi esclusivamente verso asserzioni specifiche, chiare e dettagliate (ad esempio, «il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili»).  

(ii) Nuove pratiche commerciali ingannevoli  

L’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli (art. 21, comma 2, Codice del Consumo) viene ampliato, prevedendo due nuove fattispecie: 
-    asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future “ipotetiche”: è vietato formulare dichiarazioni relative a impegni futuri di sostenibilità (ad esempio, la promessa di raggiungere la neutralità carbonica entro una certa data) senza aver assunto impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili. Tali impegni devono essere dettagliati in un piano di attuazione realistico, che preveda obiettivi misurabili con scadenze precise, un'adeguata allocazione delle risorse e la verifica periodica di un terzo indipendente, le cui conclusioni siano accessibili ai consumatori (lettera b-ter); 
-    pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti: costituisce pratica ingannevole promuovere come caratteristica distintiva o sostenibile di un prodotto una qualità che in realtà è comune a tutti i prodotti della medesima categoria, o che è semplicemente imposta per legge (lettera b-quater).

(iii) Ampliamento della c.d. black list delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23 Codice del Consumo)  

A partire dal 27 settembre 2026, verranno considerate sempre vietate (ovvero a prescindere da una valutazione del caso concreto), tra le altre pratiche: 
-    l’esibizione di una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche (lettera b-bis); 
-    formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista (lettera d-ter);
-    asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-quater); 
-    presentare il bene come riparabile quando non lo è (lettera bb-novies);   

(iv) Nuove omissioni ingannevoli

Il Decreto introduce, inoltre, all’art. 22, il comma 5 ter per disciplinare la c.d. «pubblicità comparativa». 

In particolare, il legislatore ha previsto che qualora l’azienda offra uno strumento di comparazione tra prodotti e fornisca ai consumatori informazioni relative alle caratteristiche ambientali, sociali o agli aspetti di circolarità — quali durabilità, riparabilità o riciclabilità — dei prodotti o dei relativi fornitori, è tenuto a indicare il metodo utilizzato per il confronto, i prodotti e i fornitori oggetto della comparazione, nonché le misure adottate per garantire l’aggiornamento delle informazioni.

La mancata indicazione di questi elementi configurerà un'omissione ingannevole, rendendo la pubblicità comparativa illecita.  

(v) Avviso armonizzato ed etichetta  

Per contrastare l'obsolescenza precoce e favorire scelte d'acquisto consapevoli, il nuovo articolo 65-ter introduce due innovativi strumenti informativi standardizzati a livello europeo: 
-    L'avviso armonizzato: un promemoria generale volto a ricordare ai consumatori l'esistenza della garanzia legale di conformità (della durata minima di due anni) e la possibilità di avvalersi di eventuali garanzie commerciali di durabilità. Tale avviso dovrà essere reso chiaramente visibile nei punti vendita fisici (ad esempio tramite cartellonistica) e nei canali di e-commerce (tramite appositi pop-up o banner informativi).
-    L'etichetta armonizzata: un elemento grafico standardizzato da apporre sul prodotto, sull'imballaggio o sullo scaffale. Questa etichetta servirà a segnalare che un determinato bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore, senza costi aggiuntivi, per un periodo superiore ai due anni minimi di legge.

Checklist per le Imprese: come prepararsi alla scadenza del 27 settembre

Al fine di prevenire il rischio di pesanti sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e per tutelare la reputazione del brand, è essenziale che le imprese avviino tempestivamente un percorso di conformità:

•    Audit della comunicazione ambientale: verificare tutti i messaggi pubblicitari, i materiali di imballaggio, i siti web e i cataloghi aziendali per eliminare asserzioni generiche o claim che enfatizzano caratteristiche di sostenibilità comuni o obbligatorie per legge.
•    Verifica dei marchi di sostenibilità: accertarsi che i marchi e i loghi applicati sui prodotti si basino su sistemi di certificazione accreditati da terze parti indipendenti o su standard definiti da autorità pubbliche, eliminando loghi "auto-dichiarati" o privi di un disciplinare trasparente.
•    Implementazione di piani di transizione rigorosi: qualora si intendano utilizzare claim relativi a obiettivi futuri (come la riduzione delle emissioni), è indispensabile redigere un piano industriale di sostenibilità formale, dettagliato e verificato periodicamente da un ente terzo.
•    Istituzione di procedure interne di conformità: definire un processo interno di controllo e validazione (due diligence legale e scientifica) per ogni nuova comunicazione ambientale, sociale o di circolarità prima della sua diffusione sul mercato.