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Fallimento e obblighi contrattuali assunti dal fallito in bonis con preliminare di vendita

Le Sezioni Unite escludono il potere purgativo del giudice delegato nei diversi casi in cui il curatore agisca quale mero sostituto del fallito in adempimento di obblighi contrattuali assunti da quest’ultimo con un preliminare di vendita.  
 
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla natura giuridica della vendita effettuata dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare sottoscritto dal fallito ancora in bonis.

La questione è rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 108 l.f., e delle conseguenze che ne derivano con riguardo alla possibile cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 

Il caso sottoposto ai giudici di Piazza Cavour trova origine nel provvedimento con cui un giudice delegato, dopo aver autorizzato, ai sensi dell’art. 72 l.f., il curatore a subentrare in un contratto preliminare di assegnazione in proprietà della porzione di un immobile ad un socio, aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene. 
Avverso tale decisione aveva proposto reclamo il creditore garantito, che prima della dichiarazione di fallimento aveva già avviato azione esecutiva, sottolineando come in data antecedente a quella di dichiarazione di fallimento era stato trascritto il preliminare di compravendita ed era già avvenuta la corresponsione del prezzo dell’immobile. Ad opinione di parte ricorrente, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 108 l.f., essendosi verificato il subentro ex lege del curatore nel contratto preliminare e non una vendita forzata.
Il reclamo veniva respinto e, parte creditrice, proponeva ricorso per Cassazione. 

Le Sezioni Unite, con il provvedimento in commento, risolvendo il contrasto giurisprudenziale registratosi sul punto, hanno affermato che la vendita effettuata dal curatore subentrato nel contratto preliminare concluso dal fallito quando era ancora solvibile, rimane una vendita negoziale, anche quando il subentro è obbligatorio per legge, come previsto dall'art. 72, co. 8, l.f., ovvero quando il curatore opera come sostituto del fallito nella stipula del contratto definitivo. 
In questo ruolo, il curatore non agisce in rappresentanza della massa dei creditori né a tutela delle loro ragioni, poiché deve rispettare il prezzo indicato nel preliminare e non può recuperare gli acconti già versati.
Di conseguenza, non trattandosi di una vendita forzata, fallimentare, non può applicarsi l'effetto purgativo previsto dall'art. 108 della l.f. 

La ragioni alla base della motivazione della Corte non si pongono in conflitto con il dettato normativo di cui all’art. 173, comma IV del nuovo CCII, pur rimanendo i limiti interpretativi dovuti alla necessità di coordinamento tra norme esistenti e vuoti legislativi.