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È esclusa la responsabilità medica se l’omessa diagnosi non ha determinato conseguenze negative per il paziente

La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso in Cassazione, ribadisce, il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui non sussiste alcuna responsabilità medica, se l’omessa diagnosi non ha avuto alcuna rilevanza causale nella verificazione dell’evento  (Cass. Civ. n. 8384/2024). 

La responsabilità medica presuppone, necessariamente, la sussistenza di un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta del sanitario, in presenza o meno di inefficienze e carenze strutturali ed organizzative della struttura sanitaria.

Al fine del riconoscimento della responsabilità medica, occorrerà accertare, innanzitutto, il nesso di causalità o nesso eziologico (c.d. elemento oggettivo) tra la condotta commissiva o omissiva e il danno lamentato dal paziente; solo in caso di verifica positiva del nesso causale, nei termini precisati, occorrerà accertare poi l’elemento soggettivo della colpa (imprudenza, negligenza o imperizia) ossia l’errore in capo al soggetto che ha tenuto la condotta censurata. 
Con la conseguenza che, il solo mancato accertamento del nesso causale esclude che la struttura sanitaria o il sanitario possano essere dichiarati responsabili per la lesione alla salute o per l’aggravamento delle condizioni cliniche del paziente. In questa ipotesi, risulta del tutto irrilevante l’esistenza della colpa, in quanto l’evento dannoso non è causalmente riferibile alla condotta sanitaria, seppur errata.

Il consolidato principio giurisprudenziale sopra esposto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso di omessa diagnosi di “lesione inveterata del nervo ulnare destro” da parte del sanitario del pronto soccorso, che aveva eseguito la suturazione di una ferita al polso di un paziente. 
Il paziente instaurava un giudizio nei confronti della struttura sanitaria e del sanitario, al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni che sarebbero derivati dall’omessa diagnosi della lesione del nervo ulnare. 
Nello specifico, il paziente sosteneva che, se la lesione fosse stata rilevata in sede di suturazione della ferita al polso, si sarebbe potuto effettuare contestualmente un intervento chirurgico di sutura dei due monconi, evitando (come accaduto) un ulteriore e postumo intervento chirurgico e le conseguenti sofferenze. 
Inoltre, il paziente lamentava una lesione del suo diritto di auto-determinazione, in quanto – a causa dell’omessa diagnosi – non aveva potuto decidere se sottoporsi con sollecitudine al relativo trattamento sanitario.  

Il giudice di primo grado, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, escludeva la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario. 
Secondo il consulente tecnico d’ufficio, il ritardo diagnostico non aveva avuto alcuna “efficienza eziologica sul determinismo degli eventi relativi al decorso post-traumatico del paziente e dei suoi esiti”. Invero, anche se la patologia fosse stata tempestivamente ravvisata dal sanitario del pronto soccorso, il paziente sarebbe stato, in ogni caso, sottoposto ad un intervento chirurgico riparatorio di innesto nervoso, in quanto previsto come unica e necessaria modalità di trattamento di tale alterazione anatomica
La responsabilità del nosocomio e del medico veniva, dunque, esclusa dal giudice, in quanto l’omessa diagnosi non aveva causato un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente né aveva compromesso le possibilità di guarigione.
 
Altresì, veniva escluso che l’omessa diagnosi avesse determinato una lesione del diritto di autodeterminazione del paziente. Difatti, anche se egli fosse stato tempestivamente informato della patologia, avrebbe – comunque – dovuto “attendere i tempi prescritti per sottoporsi al trattamento chirurgico non altrimenti evitabile di innesto nervoso, poi effettivamente eseguito in epoca e con modalità del tutto consone, senza che ciò avesse influito sulla situazione clinica determinandone l'aggravamento ovvero sulle possibilità di completa riuscita dell’intervento riparatore". 
La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte d’Appello, nonché dalla Corte di Cassazione che, da ultimo, escludeva la responsabilità medica a causa dell’irrilevanza causale dell’omessa diagnosi nella verificazione dell’evento dannoso.