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Dopo sette anni di attesa è stato adottato il Regolamento sui requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Lo scorso 1° marzo 2024 è stato pubblicato in G.U. il Decreto n. 232/2023, con cui sono stati indicati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti la professione sanitari ed è stata confermata la possibilità per le strutture sanitarie di ricorrere – in alternativa al contratto di assicurazione – alle c.d. “misure analoghe” (es. autoassicurazione). 

Lo scorso 1° marzo 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 232/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”, in attuazione dell’art. 10, comma 6 della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). 

Il Decreto – che doveva essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 24/2017 – è suddiviso in quattro titoli e disciplina: 
◾i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, 
◾i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure (c.d. “autoassicurazione”), 
◾le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
◾la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. 

n merito ai contratti di assicurazione, il legislatore ha previsto in capo all’assicuratore l’obbligo di garantire la copertura sia della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata (per i danni causati dal personale sanitario operante presso la stessa) sia della responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria. 
Il Decreto impone, altresì, all’assicuratore di tenere indenne sia l’esercente l’attività libera professionale per i danni colposamente cagionati a terzi adempiendo ad un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente sia l’esercente la professione sanitaria operante presso la struttura nel caso di azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti (ex art. 9 commi 5 e 6 L. 24/2017) e in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (ex art. 12 comma 3 L. 24/2017). 


Sempre in attuazione dell’art. 10 comma 6 L. 24/2017, sono stati stabiliti i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi, differenziandoli in base alla classe di rischio (art. 4). 

È stato, inoltre, previsto un meccanismo di “bonus malus” volto ad incentivare la tutela preventiva e la miglior gestione del rischio sanitario. Invero, in base alla tipologia e al numero di sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale e a quelli chiusi con accoglimento della richiesta risarcitoria, l’assicuratore – dando un preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale – potrà variare in aumento o in diminuzione il premio di polizza. In particolare, si evidenzia come la diminuzione del premio assicurativo potrà essere concessa dall’assicuratore se la struttura ha intrapreso azioni per la gestione del rischio e per l’analisi sistemica degli incidenti

Con riguardo a tale ultimo aspetto, risulta fondamentale, dunque, che le strutture sanitarie e sociosanitarie siano provviste di una funzione di valutazione sinistri anche al fine di limitare il più possibile le spese assicurative.

Il legislatore ha previsto, poi, che la garanzia  sia prestata nella forma “claims made” che opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo (c.d. periodo di retroattività della copertura) e, nel caso di cessazione dell’attività sanitaria, per richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione della stessa attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura (c.d. ultrattività della copertura).

Il Decreto ha, poi, confermato la possibilità per le strutture sanitarie di ricorrere – in alternativa al contratto di assicurazione – alle c.d. “misure analoghe”, quali l’autoassicurazione, con l’obbligo di dotarsi di un fondo rischi, di un fondo riserva sinistri e di una funzione valutazione dei sinistri. 

Tale funzione - composta da uno specialista sia in medicina legale, un perito (“loss adjuster”), un avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico legali e un comitato di gestione del rischio (“risk management”) – ha il compito di valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura e di fornire il necessario supporto per la determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio.

Il decreto attuativo dell’art. 10 comma 6 L. 24/2017 – atteso sin dal 2017 – è stato finalmente emanato e ora è compito degli assicuratori adeguare i propri contratti e delle strutture adeguare le misure organizzative e finanziarie, a quanto richiesto dal legislatore nel rispetto del termine di 24 mesi dall’entrare in vigore del provvedimento.

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