Mancata predisposizione degli assetti art. 2086 c.c.: rileva soprattutto se la società non si trova in crisi
Con la pronuncia in commento il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la violazione dell’art 2086 c.c. ancora più grave quando la società non si trova in crisi, in quanto, proprio in tale fase, la stessa dispone di adeguate risorse - anche economiche - per predisporre con efficacia le proprie misure organizzative, contabili, amministrative.
Per verificare l’esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ex art. 2086 c.c. è stata delineata una vera e propria check list di alcuni – fondamentali – indici, tra i quali:
- l’esistenza di un organigramma aggiornato;
- l’esistenza di un mansionario;
- l’esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- l’adozione di budget e di strumenti di natura previsionale;
- la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale;
- la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere un’adeguata analisi di bilancio;
- la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.
La sentenza si colloca sul solco di un orientamento, ormai sempre più unanime, della giurisprudenza di merito secondo cui “gli adeguati assetti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”. Interessante la posizione assunta in questo caso e che sottolinea altresì come “la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, perché, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative”.