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D.M. 232/2023, attuativo della Legge Gelli: possibili effetti in ambito penale

Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 232/2023 ci si interroga se lo stesso abbia introdotto un obbligo in capo al sanitario di dotarsi di un’assicurazione e se questo consentirebbe al medico, imputato in un procedimento penale, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa in qualità di responsabilità civile, derogando – così - l’art.  83 c.p.p.

Il 16 marzo 2024 è entrato in vigore il decreto interministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, che conferisce piena attuazione alla disciplina degli aspetti assicurativi del sistema di responsabilità sanitaria delineato dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco). 
Il Decreto ha previsto in capo all’assicuratore l’obbligo di garantire la copertura, oltre che della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata, della responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria. 
Tale previsione ben si combina con la facoltà dell’esercente la professione sanitaria, convenuto in un giudizio civile, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato dalla stessa in caso di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla sua condotta. 

Ci si chiede, invece, come la stessa possa accordarsi con il sistema processualpenalistico. Invero, se è indubbia la possibilità – per il paziente danneggiato costituitosi parte civile nel processo penale a carico del sanitario – di chiedere in quella sede la citazione dell’impresa assicuratrice quale responsabile civile, meno pacifica è l’ipotesi che sia lo stesso sanitario imputato a chiedere la citazione del proprio assicuratore in qualità di responsabile civile, per essere manlevato dall’azione risarcitoria. Il dubbio sorge in quanto l’art. 83 c.p.p. stabilisce che “il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero”.
In effetti, si tratta di un tema – non essendoci peraltro un’espressa previsione legislativa che lo regolamenti - oggetto di forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale e in relazione al quale si è pronunciata la Corte costituzionale in più di un’occasione.

Una prima decisione sul punto ha riguardato la materia della responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale. In tale occasione la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che  l’assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, posto che una siffatta impostazione avrebbe costituito una disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto in sede civile, al quale è pacificamente riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La portata di tale pronuncia è stata poi ridimensionata dalla giurisprudenza costituzionale successiva – da ultimo con un intervento nel 2022 in materia di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria in materia di attività venatoria – che ha limitato l’applicabilità del suddetto principio ai casi in cui, oltre all’obbligo assicurativo ex lege, vi sia un rapporto interno di «garanzia» tra l’imputato e il responsabile civile, che consenta di attribuire all’assicurazione obbligatoria una “funzione plurima” di garanzia a tutela sia del danneggiato sia del danneggiante. 

Alla luce delle suddette considerazioni e della disciplina oggi risultante dall’emanazione del decreto 232 del 2023 – che introduce il meccanismo dell’azione diretta solo per il danneggiato – occorrerà interrogarsi sull’estensibilità dei principi in materia di RC auto e/o di attività venatoria all’ipotesi di responsabilità derivante da medical malpractice, con ciò dunque riconoscendo la possibilità al sanitario imputato di citare direttamente l’impresa assicuratrice nel processo penale. 

La prima questione che ci si deve porre è: la Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) e il decreto attuativo n. 232 del 2023 hanno previsto l’assicurazione obbligatoria in materia di medical malpractice
Dall’attenta analisi del decreto attuativo è lampante che siamo di fronte ad un’assicurazione obbligatoria.

Alla luce di ciò, si può allora ritenere che l’imputato possa chiamare in causa la propria compagnia assicurativa in qualità di responsabile civile? 
La risposta positiva al quesito sembra essere la più ragionevole, considerato che nel rapporto tra il sanitario libero professionista ed il suo assicuratore per la responsabilità civile verso terzi sussiste quel rapporto di garanzia richiamato dalle citate sentenze costituzionali. 
Se così fosse, potrebbero ritenersi integrati i presupposti per un nuovo intervento della Corte Costituzionale, affinché la stessa valuti l’eventuale incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 10, co. 2 della legge 24/2017 e del D.M. 232/2023, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.



 
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